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132096
IDG800601570
80.06.01570 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
santulli francesco
sulla legittimazione dell' assuntore (nel concordato fallimentare) - cessionario dell' azione revocatoria - a conseguire dal terzo il bene oggetto dell' atto revocato
nota a cass. sez. i civ. 22 settembre 1979, n. 6073
Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 4, pt. 1, pag. 941-943
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d313330
la cassazione affronta qui il problema se l' assuntore di un concordato fallimentare, cessionario dell' azione revocatoria gia' proposta dal curatore, sia legittimato a conseguire dal terzo acquirente dall' imprenditore, poi fallito, la consegna o il rilascio del bene oggetto dell' atto revocato. la soluzione sara' diversa a seconda che si ritenga che con la cessione dell' azione revocatoria all' assuntore si abbia alienazione anticipata del bene oggetto della revoca ovvero se si abbia solo un puro e semplice trasferimento dell' azione che conserva immutata nel nuovo soggetto le sue caratteristiche giuridiche. la suprema corte e' dell' avviso che la cessione dell' azione revocatoria abbia effetto pari a un' alienazione anticipata da parte della massa fallimentare del bene oggetto dell' atto revocato e precisa quindi che l' assuntore al momento della sentenza di omologazione del concordato acquista definitivamente la titolarita' del bene ed e' pertanto legittimato ad agire nei confronti del terzo per la consegna o il rilascio. l' a. concorda pienamente con la pronunzia osservando che l' atto di cessione dei beni della massa fallimentare si pone nel quadro della procedura concorsuale come un atto di esecuzione e nel contempo di liquidazione che comporta di per se' il trasferimento di tali beni a chi si sia reso cessionario.
art. 2901 c.c. art. 2909 c.c. art. 67 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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