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| IDG800601570 | |
| 80.06.01570 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| santulli francesco
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| sulla legittimazione dell' assuntore (nel concordato fallimentare) -
cessionario dell' azione revocatoria - a conseguire dal terzo il bene
oggetto dell' atto revocato
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| nota a cass. sez. i civ. 22 settembre 1979, n. 6073
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| Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 4, pt. 1, pag. 941-943
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| d313330
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| la cassazione affronta qui il problema se l' assuntore di un
concordato fallimentare, cessionario dell' azione revocatoria gia'
proposta dal curatore, sia legittimato a conseguire dal terzo
acquirente dall' imprenditore, poi fallito, la consegna o il rilascio
del bene oggetto dell' atto revocato. la soluzione sara' diversa a
seconda che si ritenga che con la cessione dell' azione revocatoria
all' assuntore si abbia alienazione anticipata del bene oggetto della
revoca ovvero se si abbia solo un puro e semplice trasferimento dell'
azione che conserva immutata nel nuovo soggetto le sue
caratteristiche giuridiche. la suprema corte e' dell' avviso che la
cessione dell' azione revocatoria abbia effetto pari a un'
alienazione anticipata da parte della massa fallimentare del bene
oggetto dell' atto revocato e precisa quindi che l' assuntore al
momento della sentenza di omologazione del concordato acquista
definitivamente la titolarita' del bene ed e' pertanto legittimato ad
agire nei confronti del terzo per la consegna o il rilascio. l' a.
concorda pienamente con la pronunzia osservando che l' atto di
cessione dei beni della massa fallimentare si pone nel quadro della
procedura concorsuale come un atto di esecuzione e nel contempo di
liquidazione che comporta di per se' il trasferimento di tali beni a
chi si sia reso cessionario.
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| art. 2901 c.c.
art. 2909 c.c.
art. 67 l. fall.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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