Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


132097
IDG800601572
80.06.01572 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
sassani bruno
su una peculiare applicazione degli art. 2943 e 2945 c.c.
osservazione a app. roma sez. i 18 febbraio 1980
Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 4, pt. 1, pag. 951-952
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d30801
la corte di merito enuncia, nella specie, il principio che l' istanza con la quale l' attore creditore chiede la fissazione di una nuova udienza dopo la sospensione del processo, qualora sia venuta comunque a conoscenza del convenuto creditore, vale come costituzione in mora ed e' percio' idonea ad interrompere la prescrizione. l' a. osserva che in tal modo si riconosce fondato il tentativo di una parte di trovare, nella congerie degli atti processuali, un quid assimilabile alla costituzione in mora ex art. 2943 c.c. che valga a sottrarla alla prescrizione inesorabilmente maturata nelle more di un processo non concluso da una decisione definitiva di merito. e rileva un orientamento contrastante in dottrina la quale affronta diversamente la questione proposta a seconda che si ritenga legittimo o meno conferire effetto interruttivo e quindi sostanziale ad un atto appartenente alla serie procedimentale.
art. 2943 c.c. art. 2945 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati