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132103
IDG800601578
80.06.01578 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
preden roberto
ammissibilita' della prelazione parziaria del conduttore nel caso di vendita di intero edificio
Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 4, pt. 2, pag. 237-242
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30640
una delle piu' rilevanti novita' introdotte dalla legge sull' equo canone e' stata l' introduzione, per le locazioni di immobili adibiti ad uso diverso dall' abitazione, del diritto di prelazione a favore del conduttore nel caso di vendita. beneficiano del diritto di prelazione le locazioni indicate dall' art. 27 e cioe' le locazioni per uso artigianale, commerciale, industriale e turistico. il problema si pone allorche' il proprietario dell' immobile ponga in vendita il bene locato assieme ad altri beni, (ad esempio intenda vendere l' intero stabile). in sede di discussione della legge fu respinto un emendamento chiarificatore sostenendo che nel caso di vendita dell' intero immobile era evidente che i titolari del diritto di prelazione potessero esercitare il loro diritto solo in riferimento all' edificio nel suo complesso. l' a. critica tale posizione osservando che la stessa ratio dell' istituto della prelazione in oggetto e la sua caratteristica di costituire uno ius ad rem inerente ad un rapporto obbligatorio non consente di sostenere, nel caso in oggetto, un necessario esercizio del diritto in riferimento all' intero affare. il conduttore del resto non puo' avere il diritto di acquistare, con preferenza rispetto ai terzi, beni non compresi nella locazione. invero il privilegio concesso al conduttore ed il correlativo onere gravante sul proprietario trovano giustificazione nell' esigenza di consolidare il rapporto instaurato dal conduttore con l' immobile in considerazione della funzione strumentale che quest' ultimo esplica per lo svolgimento di un' attivita' produttiva utile al quadro dell' economia nazionale.
art. 38 l. 27 luglio 1978, n. 392
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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