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| IDG800601578 | |
| 80.06.01578 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| preden roberto
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| ammissibilita' della prelazione parziaria del conduttore nel caso di
vendita di intero edificio
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| Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 4, pt. 2, pag. 237-242
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30640
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| una delle piu' rilevanti novita' introdotte dalla legge sull' equo
canone e' stata l' introduzione, per le locazioni di immobili adibiti
ad uso diverso dall' abitazione, del diritto di prelazione a favore
del conduttore nel caso di vendita. beneficiano del diritto di
prelazione le locazioni indicate dall' art. 27 e cioe' le locazioni
per uso artigianale, commerciale, industriale e turistico. il
problema si pone allorche' il proprietario dell' immobile ponga in
vendita il bene locato assieme ad altri beni, (ad esempio intenda
vendere l' intero stabile). in sede di discussione della legge fu
respinto un emendamento chiarificatore sostenendo che nel caso di
vendita dell' intero immobile era evidente che i titolari del diritto
di prelazione potessero esercitare il loro diritto solo in
riferimento all' edificio nel suo complesso. l' a. critica tale
posizione osservando che la stessa ratio dell' istituto della
prelazione in oggetto e la sua caratteristica di costituire uno ius
ad rem inerente ad un rapporto obbligatorio non consente di
sostenere, nel caso in oggetto, un necessario esercizio del diritto
in riferimento all' intero affare. il conduttore del resto non puo'
avere il diritto di acquistare, con preferenza rispetto ai terzi,
beni non compresi nella locazione. invero il privilegio concesso al
conduttore ed il correlativo onere gravante sul proprietario trovano
giustificazione nell' esigenza di consolidare il rapporto instaurato
dal conduttore con l' immobile in considerazione della funzione
strumentale che quest' ultimo esplica per lo svolgimento di un'
attivita' produttiva utile al quadro dell' economia nazionale.
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| art. 38 l. 27 luglio 1978, n. 392
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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