| l' a. sottolinea che da parte degli storiografi, si addebita ai
protagonisti della fronda parlamentare di non essere stati uomini
politici, ma soltanto dei magistrati che avevano acquistato o
ereditato le loro cariche; di essere stati privilegiati piu' dei
nobili, accordando loro il diritto di registrare e discutere le
leggi; di essersi ribellati a mazzarino e alla reggente per non
pagare le tasse; di aver tentato, senza legittimazione, di instaurare
prematuramente un regime costituzionale, ad imitazione del parlamento
inglese. e' certo pero' che le attribuzioni dei parlamentari
francesi, e di quello di parigi in particolare, non si esaurivano
nella funzione giurisdizionale quale e' stata definita nel secolo
xix. con la prerogativa di discutere le leggi, con il diritto di
rimostranza, cui erano connessi effetti sospensivi della
registrazione e della esecutorieta' degli editti reali, con l'
investitura, da parte della corte, del potere di dirimere le
controversie sui limiti dei poteri della reggenza, con l' esercizio
autorizzato o tollerato, in circostanze eccezionali, di poteri
inerenti al governo, con la competenza esclusiva a giudicare i pari
di francia, il parlamento di parigi aveva conseguito o recuperato,
per consolidare consuetudini costituzionali, la legittimazione a
partecipare a potesta' estranee alla giurisdizione ordinaria.
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