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132111
IDG800601694
80.06.01694 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
zanardi verio
giudici e avvocati fra costituzione e rivoluzione nel secolo xvii: la fronda dei magistrati
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 34 (1980), fasc. 1, pag. 245-266
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d9511; f8411
l' a. sottolinea che da parte degli storiografi, si addebita ai protagonisti della fronda parlamentare di non essere stati uomini politici, ma soltanto dei magistrati che avevano acquistato o ereditato le loro cariche; di essere stati privilegiati piu' dei nobili, accordando loro il diritto di registrare e discutere le leggi; di essersi ribellati a mazzarino e alla reggente per non pagare le tasse; di aver tentato, senza legittimazione, di instaurare prematuramente un regime costituzionale, ad imitazione del parlamento inglese. e' certo pero' che le attribuzioni dei parlamentari francesi, e di quello di parigi in particolare, non si esaurivano nella funzione giurisdizionale quale e' stata definita nel secolo xix. con la prerogativa di discutere le leggi, con il diritto di rimostranza, cui erano connessi effetti sospensivi della registrazione e della esecutorieta' degli editti reali, con l' investitura, da parte della corte, del potere di dirimere le controversie sui limiti dei poteri della reggenza, con l' esercizio autorizzato o tollerato, in circostanze eccezionali, di poteri inerenti al governo, con la competenza esclusiva a giudicare i pari di francia, il parlamento di parigi aveva conseguito o recuperato, per consolidare consuetudini costituzionali, la legittimazione a partecipare a potesta' estranee alla giurisdizione ordinaria.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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