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| IDG800601697 | |
| 80.06.01697 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| runggaldier ulrich
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| osservazioni sull' inderogabilita' delle disposizioni dei contratti
collettivi di cui all' art. 2113 c.c.
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| Riv. trim. dir. proc. civ., an. 34 (1980), fasc. 1, pag. 290-309
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d712; d74491
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| l' a. rileva che la legge 11 agosto 1973 n. 533 ha modificato l' art.
2113 c.c. disponendo l' invalidita' delle rinunce e delle transazioni
del lavoratore anche in ordine a diritti derivanti da disposizioni
inderogabili dei contratti collettivi. il riconoscimento implicito
dell' inderogabilita' dei contratti collettivi da parte del
legislatore trova il suo fondamento nel potere normativo dei soggetti
collettivi di cui all' art. 39, comma 1 cost., e nella natura
giuridica delle disposizioni dei contratti collettivi le cui
caratteristiche sono quelle della idoneita' a concorrere allo
sviluppo e all' incremento dell' ordinamento giuridico statale e
dell' efficacia nei confronti di tutti i destinatari, estensione resa
possibile dall' art. 39 comma 4 cost. puo' inoltre affermarsi che i
contratti collettivi si configurano come fonti di diritto soggettivo
non essendo rilevante la loro origine pattizia: sono infatti
sufficienti l' autoritarieta' e l' imperativita' dell' atto-fonte,
non e' invece necessario che esso venga emanato unilateralmente da
un' autorita'; di contro, esso, sempreche' sia fornito delle
caratteristiche menzionate, puo' essere anche di natura pattizia o
convenzionale e provenire da soggetti privati.
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| art. 2113 c.c.
art. 39 comma 1 cost.
l. 11 agosto 1973, n. 533
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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