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132114
IDG800601697
80.06.01697 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
runggaldier ulrich
osservazioni sull' inderogabilita' delle disposizioni dei contratti collettivi di cui all' art. 2113 c.c.
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 34 (1980), fasc. 1, pag. 290-309
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d712; d74491
l' a. rileva che la legge 11 agosto 1973 n. 533 ha modificato l' art. 2113 c.c. disponendo l' invalidita' delle rinunce e delle transazioni del lavoratore anche in ordine a diritti derivanti da disposizioni inderogabili dei contratti collettivi. il riconoscimento implicito dell' inderogabilita' dei contratti collettivi da parte del legislatore trova il suo fondamento nel potere normativo dei soggetti collettivi di cui all' art. 39, comma 1 cost., e nella natura giuridica delle disposizioni dei contratti collettivi le cui caratteristiche sono quelle della idoneita' a concorrere allo sviluppo e all' incremento dell' ordinamento giuridico statale e dell' efficacia nei confronti di tutti i destinatari, estensione resa possibile dall' art. 39 comma 4 cost. puo' inoltre affermarsi che i contratti collettivi si configurano come fonti di diritto soggettivo non essendo rilevante la loro origine pattizia: sono infatti sufficienti l' autoritarieta' e l' imperativita' dell' atto-fonte, non e' invece necessario che esso venga emanato unilateralmente da un' autorita'; di contro, esso, sempreche' sia fornito delle caratteristiche menzionate, puo' essere anche di natura pattizia o convenzionale e provenire da soggetti privati.
art. 2113 c.c. art. 39 comma 1 cost. l. 11 agosto 1973, n. 533
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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