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132125
IDG800601709
80.06.01709 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pallottino adriano
l' istruttoria nel processo davanti ai giudici amministrativi
relazione al convegno della societa' italiana degli avvocati amministrativisti svoltosi a roma, 14 marzo 1980
Foro it., an. 105 (1980), fasc. 4, pt. 5, pag. 159-164
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d153
l' a. sottolinea che le norme che regolano l' istruttoria nel processo amministrativo sono fortemente deficitarie, e non solo per i giudizi di giurisdizione esclusiva, ma anche e soprattutto per i giudizi appartenenti alla giurisdizione generale di legittimita'. insoddisfacente e' la normativa sui mezzi di prova e sulla loro ammissibilita': per i giudizi di legittimita' e' ammessa soltanto la prova documentale, integrata dal potere del giudice di ordinare ulteriori disposizioni. soltanto nei giudizi di merito sono ammessi tutti gli altri mezzi che possono condurre alla scoperta della verita'. inidonea e' anche la normativa sull' assunzione dei mezzi di prova: in concreto non vi sono forme coercitive, se non quelle che garantiscono l' accompagnamento dei testimoni e la possibilita' di procedere ad ispezioni dirette. in chiave di ius concendum e' da auspicare la massima estensione delle prove a tutti i mezzi possibili, con particolare riguardo alla prova testimoniale, alle ispezioni dirette, alla consulenza tecnica, agli esperimenti, all' interrogatorio non formale.
art. 44 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 r.d. 17 agosto 1907, n. 642 art. 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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