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| IDG800601709 | |
| 80.06.01709 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pallottino adriano
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| l' istruttoria nel processo davanti ai giudici amministrativi
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| relazione al convegno della societa' italiana degli avvocati
amministrativisti svoltosi a roma, 14 marzo 1980
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| Foro it., an. 105 (1980), fasc. 4, pt. 5, pag. 159-164
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d153
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| l' a. sottolinea che le norme che regolano l' istruttoria nel
processo amministrativo sono fortemente deficitarie, e non solo per i
giudizi di giurisdizione esclusiva, ma anche e soprattutto per i
giudizi appartenenti alla giurisdizione generale di legittimita'.
insoddisfacente e' la normativa sui mezzi di prova e sulla loro
ammissibilita': per i giudizi di legittimita' e' ammessa soltanto la
prova documentale, integrata dal potere del giudice di ordinare
ulteriori disposizioni. soltanto nei giudizi di merito sono ammessi
tutti gli altri mezzi che possono condurre alla scoperta della
verita'. inidonea e' anche la normativa sull' assunzione dei mezzi di
prova: in concreto non vi sono forme coercitive, se non quelle che
garantiscono l' accompagnamento dei testimoni e la possibilita' di
procedere ad ispezioni dirette. in chiave di ius concendum e' da
auspicare la massima estensione delle prove a tutti i mezzi
possibili, con particolare riguardo alla prova testimoniale, alle
ispezioni dirette, alla consulenza tecnica, agli esperimenti, all'
interrogatorio non formale.
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| art. 44 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054
r.d. 17 agosto 1907, n. 642
art. 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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