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| IDG800601712 | |
| 80.06.01712 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| marziale g.
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| nota a app. roma 4 dicembre 1979
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| Foro it., an. 105 (1980), fasc. 4, pt. 1, pag. 1172-1173
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d312205; d40550
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| l' a. condivide la decisione della corte d' appello di roma per la
quale il comma 3 dell' art. 2378 c.c. non e' applicabile alle azioni
di nullita'. la formulazione dell' art. 102 c.p.c. rende evidente che
nell' ordinamento vigente l' unica ipotesi di litisconsorzio
necessario e' quella riferibile alla proposizione della domanda. le
altre, quelle riferibili al momento della trattazione o della
pronunzia, esulano dalla previsione di tale disposizione e vanno
diversamente qualificate, anche perche' altrimenti si potrebbe cadere
nell' equivoco di ritenere che la trattazione separata dei vari
giudizi, che invece andavano riuniti, renda l' eventuale sentenza
inutileter data. le conseguenze invece -quanto all' ipotesi
contemplata dall' art. 2378 c.c.- saranno unicamente quelle
desumibili dall' art. 2377, comma 3 c.c.; il quale dispone che l'
annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci,
impugnanti o meno, e quindi anche rispetto agli altri giudizi di
impugnazione eventualmente in corso.
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| art. 2378 comma 3 c.c.
art. 102 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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