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132128
IDG800601712
80.06.01712 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
marziale g.
nota a app. roma 4 dicembre 1979
Foro it., an. 105 (1980), fasc. 4, pt. 1, pag. 1172-1173
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d312205; d40550
l' a. condivide la decisione della corte d' appello di roma per la quale il comma 3 dell' art. 2378 c.c. non e' applicabile alle azioni di nullita'. la formulazione dell' art. 102 c.p.c. rende evidente che nell' ordinamento vigente l' unica ipotesi di litisconsorzio necessario e' quella riferibile alla proposizione della domanda. le altre, quelle riferibili al momento della trattazione o della pronunzia, esulano dalla previsione di tale disposizione e vanno diversamente qualificate, anche perche' altrimenti si potrebbe cadere nell' equivoco di ritenere che la trattazione separata dei vari giudizi, che invece andavano riuniti, renda l' eventuale sentenza inutileter data. le conseguenze invece -quanto all' ipotesi contemplata dall' art. 2378 c.c.- saranno unicamente quelle desumibili dall' art. 2377, comma 3 c.c.; il quale dispone che l' annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci, impugnanti o meno, e quindi anche rispetto agli altri giudizi di impugnazione eventualmente in corso.
art. 2378 comma 3 c.c. art. 102 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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