| l' a. trae una conclusione da quanto e' stato detto nell' intero
convegno il cui tema, in sintesi, puo' racchiudersi in una
riflessione sull' avvenire del diritto civile, al di la' del codice
civile. si osserva, innanzi tutto, che del codice civile del 1942
sono tramontate disposizioni, anche importanti, ma il codice e'
rimasto e rimane quale legge generale necessaria specie di fronte ad
una legislazione sovvertitrice di alcune normative la cui disciplina
pero' non puo' prescindere da un integrazione con le regole generali
del codice. per dimostrare come tuttora sussistano, nonostante i
gravi colpi subiti, i pilastri del codice civile l' a. si sofferma su
due istituzioni che caratterizzano un ordinamento civile: la
proprieta' e il contratto. di cui si ribadisce per l' una la natura
di diritto soggettivo e non di funzione, per l' altro la
caratteristica tutt' ora vitale di strumento di composizione di
interessi privati. resta pero' da esaminare quell' esigenza,
avvertita da molti, di una disciplina organica che affronti oggi i
problemi piu' delicati quali quelli dell' economia o a meno dell'
impresa. l' a. nota al riguardo che il codice civile e' gia' legge
organica dei rapporti privati, pur sopraffatta dalla farraginosa
legislazione speciale, mentre la mancanza di una concorde valutazione
degli interessi essenziali da tutelare sembra rendere assai
difficoltosa, oggi, qualsiasi disciplina organica anche in settori
particolari. la soluzione possibile, allora, tappare quella di un
mantenimento del codice civile, inteso non come complesso delle
regole che si leggono ancora scritte, nel codice, ma piuttosto di
quei valori che quel codice civile esprime: valori principi ed anche
regole che sono ancora da applicare, nonostante l' imperversare di
una legislazione speciale, di cui si deve lamentare non la novita' ma
la contraddittorieta'.
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