| il presente saggio si prefigge di riesaminare il tema della vendita
forzata e dell' effetto traslativo alla luce del pensiero di
salvatore satta, cui lo studio e' dedicato. satta insiste sulla
natura negoziale della vendita forzata con la conseguenza di ritenere
ad essa applicabile la disciplina civilistica dei vizi del volere e
dell' art. 1497 c.c., ritenendo quindi necessario separare
procedimento e vendita, ossia processo e diritto materiale. quanto
all' effetto traslativo satta reputa per la vendita mobiliare che il
trasferimento della proprieta' si concreti con il pagamento del
prezzo, mentre per la vendita immobiliare resta fedele alla
convinzione che il decreto previsto dall' art. 586 c.p.c. ha
carattere dichiarativo di un passaggio di proprieta' gia' avvenuto,
anche se non ha indicato, sempre allo stesso modo, il momento della
traslazione. l' a., dopo un' attenta ricostruzione della disciplina
dell' art. 586 c.p.c. e della rivendita forzata, offre una
prospettiva sistematica e d' insieme circa la decorrenza dell'
effetto traslativo nel quadro della vendita forzata. si afferma cosi'
che l' effetto traslativo della vendita forzata, sia mobiliare che
immobiliare, si perfeziona con l' aggiudicazione, da questo momento
l' acquirente fa suo il diritto venduti, peraltro esposto a varie
vicende di risoluzione. la produzione dell' effetto traslativo,
quindi, si produce nel diritto sostanziale secondo valutazioni e
schemi che al medesimo essenzialmente partengono; ossia, si osserva,
la legge sostanziale guarda nel processo al momento che meglio
corrisponde agli effetti da essa regolati ed eleva tale momento a
propria fattispecie costitutiva.
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