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132153
IDG800601857
80.06.01857 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
guglielmetti giannantonio
una norma di controversa interpretazione: l' art. 11 legge marchi
Riv. dir. civ., an. 26 (1980), fasc. 2, pt. 1, pag. 186-210
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31122
l' art. 11 r.d. 21 giugno 1942 n. 929 enuncia un principio che non si ritrova negli artt. 2569-2574 c.c., nei quali si disciplina il marchio d' impresa. esso dispone: "non e' consentito di usare il marchio in modo contrario alla legge, ne' in ispecie in modo da generare confusione sul mercato con altri marchi conosciuti come distintivi di prodotti o merci altrui, o da trarre comunque in inganno nella scelta dei medesimi o da ledere diritti esclusivi di terzi.....". l' a. osserva che tale norma si rivolge sia ai titolari di marchi registrati sia a coloro che usano di fatto dei marchi, imponendo a tutti costoro degli obblighi allorquando usano il marchio, obblighi sintetizzabili in quattro formule: a) non usare il marchio in modo contrario alla legge; b) non usare il marchio in modo da generare confusione con altri marchi distintivi di prodotti altrui; c) non usare il marchio in modo comunque da trarre in inganno nella scelta dei medesimi; d) non usare il marchio in modo da ledere diritti assoluti di terzi. la norma esprime, si osserva, il divieto generale di non usare il marchio in modo contrario alla legge, mentre gli altri tre casi non sono che esemplificazioni dell' ipotesi principale. cio' comporta che vi potranno essere altri modi di uso del marchio contrari alla legge, anche se non espressamente identificati, e che la loro individuazione dovra' seguire e non precedere quella destinata alla determinazione dei confini delle ipotesi specificatamente indicate nella norma.
art. 11 r.d. 21 giugno 1942, n. 929
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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