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| IDG800601857 | |
| 80.06.01857 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| guglielmetti giannantonio
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| una norma di controversa interpretazione: l' art. 11 legge marchi
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| Riv. dir. civ., an. 26 (1980), fasc. 2, pt. 1, pag. 186-210
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d31122
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| l' art. 11 r.d. 21 giugno 1942 n. 929 enuncia un principio che non si
ritrova negli artt. 2569-2574 c.c., nei quali si disciplina il
marchio d' impresa. esso dispone: "non e' consentito di usare il
marchio in modo contrario alla legge, ne' in ispecie in modo da
generare confusione sul mercato con altri marchi conosciuti come
distintivi di prodotti o merci altrui, o da trarre comunque in
inganno nella scelta dei medesimi o da ledere diritti esclusivi di
terzi.....". l' a. osserva che tale norma si rivolge sia ai titolari
di marchi registrati sia a coloro che usano di fatto dei marchi,
imponendo a tutti costoro degli obblighi allorquando usano il
marchio, obblighi sintetizzabili in quattro formule: a) non usare il
marchio in modo contrario alla legge; b) non usare il marchio in modo
da generare confusione con altri marchi distintivi di prodotti
altrui; c) non usare il marchio in modo comunque da trarre in inganno
nella scelta dei medesimi; d) non usare il marchio in modo da ledere
diritti assoluti di terzi. la norma esprime, si osserva, il divieto
generale di non usare il marchio in modo contrario alla legge, mentre
gli altri tre casi non sono che esemplificazioni dell' ipotesi
principale. cio' comporta che vi potranno essere altri modi di uso
del marchio contrari alla legge, anche se non espressamente
identificati, e che la loro individuazione dovra' seguire e non
precedere quella destinata alla determinazione dei confini delle
ipotesi specificatamente indicate nella norma.
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| art. 11 r.d. 21 giugno 1942, n. 929
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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