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132166
IDG800601893
80.06.01893 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
brentazzoli giovanni
le modalita' di notificazione dell' avviso di vendita ai creditori ipotecari nell' ambito dell' esecuzione immobiliare esattoriale
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 34 (1980), fasc. 2, pag. 640-648
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d21820
l' a. precisa che ai sensi dell' art. 82 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, l' esattore procedente deve reputarsi sottratto ad ogni responsabilita' per i danni eventualmente subiti da un soggetto che, a causa di inesattezze commesse in sede di "visura" presso la conservatoria dei registri immobiliari, non abbia ricevuto copia dell' avviso di vendita. tale responsabilita' ricadra' invece in capo al conservatore dei pubblici registri immobiliari, il quale, ai sensi del n. 2 dell' art. 2675 c.c. risponde anche dei danni derivanti dall' omissione, nei suoi certificati, di trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni, oltre che degli errori in cui sia incorso nell' indicare le singole formalita'. le disposizioni speciali di cui all' art. 82, comma 2 d.p.r. cit. sono coordinabili alle disposizioni generali dell' art. 2844 c.c., che impone che qualunque notifica relativa ad iscrizioni ipotecaria sia fatta ai creditori, in presenza di un' elezione di domicilio, "in mani proprio o all' ultimo domicilio... eletto". il collegamento presenta anche il vantaggio di consentire che l' espropriazione immobiliare esattoriale, pur conservando innegabili privilegi, mantenga tuttavia inalterato, in relazione al punto in esame, il proprio tradizionale rapporto con l' esecuzione ordinaria.
d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 2844 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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