| l' a. precisa che ai sensi dell' art. 82 d.p.r. 29 settembre 1973, n.
602, l' esattore procedente deve reputarsi sottratto ad ogni
responsabilita' per i danni eventualmente subiti da un soggetto che,
a causa di inesattezze commesse in sede di "visura" presso la
conservatoria dei registri immobiliari, non abbia ricevuto copia
dell' avviso di vendita. tale responsabilita' ricadra' invece in capo
al conservatore dei pubblici registri immobiliari, il quale, ai sensi
del n. 2 dell' art. 2675 c.c. risponde anche dei danni derivanti
dall' omissione, nei suoi certificati, di trascrizioni, iscrizioni ed
annotazioni, oltre che degli errori in cui sia incorso nell' indicare
le singole formalita'. le disposizioni speciali di cui all' art. 82,
comma 2 d.p.r. cit. sono coordinabili alle disposizioni generali
dell' art. 2844 c.c., che impone che qualunque notifica relativa ad
iscrizioni ipotecaria sia fatta ai creditori, in presenza di un'
elezione di domicilio, "in mani proprio o all' ultimo domicilio...
eletto". il collegamento presenta anche il vantaggio di consentire
che l' espropriazione immobiliare esattoriale, pur conservando
innegabili privilegi, mantenga tuttavia inalterato, in relazione al
punto in esame, il proprio tradizionale rapporto con l' esecuzione
ordinaria.
| |