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132171
IDG800601898
80.06.01898 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
d' alessio antonio
applicazione dell' art. 373 c.p.c. in materia di adozione speciale
nota a app. bologna 20 novembre 1979
Giur. merito, an. 12 (1980), fasc. 3, pt. 1, pag. 537-543
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30141
l' a. rileva che l' ordinanza, con la quale la corte di appello di bologna ha sopeso l' esecuzione di una sentenza che, confermando la revoca del decreto di adottabilita' e dell' affidamento provvisorio di un minore, aveva ordinato la restituzione dello stesso minore al padre naturale, offre lo spunto per esaminare le questioni che sorgono dall' applicabilita' dell' art. 373 c.p.c. nell' ambito dell' adozione speciale. il fondamento del provvedimento "eccezionale" di sospensione consiste nel grave e irreparabile danno connesso all' attuazione esecutiva della sentenza impugnata in cassazione. mentre la gravita' implica una valutazione delle condizioni soggettive della controversia dedotta in giudizio, il presupposto della irreparabilita', secondo l' interpretazione prevalente in dottrina e in giurisprudenza, rappresenta un parametro oggettivo che viene tradizionalmente individuato nella "distruzione o disintegrazione di cosa non fungibile, in modo che questa venga a cessare d' esistere o a perdere le qualita' essenziali". dalla disciplina dell' inibitoria prevista dall' art. 373 c.p.c. si comprendono le difficolta' che puo' incontrare l' interprete nell' applicare l' istituto nel campo dell' adozione speciale.
art. 373 c.p.c. art. 337 c.p.c. l. 5 giugno 1967, n. 431
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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