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| IDG800601898 | |
| 80.06.01898 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| d' alessio antonio
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| applicazione dell' art. 373 c.p.c. in materia di adozione speciale
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| nota a app. bologna 20 novembre 1979
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| Giur. merito, an. 12 (1980), fasc. 3, pt. 1, pag. 537-543
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30141
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| l' a. rileva che l' ordinanza, con la quale la corte di appello di
bologna ha sopeso l' esecuzione di una sentenza che, confermando la
revoca del decreto di adottabilita' e dell' affidamento provvisorio
di un minore, aveva ordinato la restituzione dello stesso minore al
padre naturale, offre lo spunto per esaminare le questioni che
sorgono dall' applicabilita' dell' art. 373 c.p.c. nell' ambito dell'
adozione speciale. il fondamento del provvedimento "eccezionale" di
sospensione consiste nel grave e irreparabile danno connesso all'
attuazione esecutiva della sentenza impugnata in cassazione. mentre
la gravita' implica una valutazione delle condizioni soggettive della
controversia dedotta in giudizio, il presupposto della
irreparabilita', secondo l' interpretazione prevalente in dottrina e
in giurisprudenza, rappresenta un parametro oggettivo che viene
tradizionalmente individuato nella "distruzione o disintegrazione di
cosa non fungibile, in modo che questa venga a cessare d' esistere o
a perdere le qualita' essenziali". dalla disciplina dell' inibitoria
prevista dall' art. 373 c.p.c. si comprendono le difficolta' che puo'
incontrare l' interprete nell' applicare l' istituto nel campo dell'
adozione speciale.
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| art. 373 c.p.c.
art. 337 c.p.c.
l. 5 giugno 1967, n. 431
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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