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| IDG800601900 | |
| 80.06.01900 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| marini giovanni
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| nuove "frontiere" per il diritto valutario: l' utilizzazione degli
strumenti privatistici
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| nota a trib. milano 20 luglio 1978
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| Giur. merito, an. 12 (1980), fasc. 3, pt. 1, pag. 556-566
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30510
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| l' a. rileva che il tribunale di milano affermando la nullita' delle
convenzioni poste in essere in violazione delle norme valutarie di
cui al d.l. 6 giugno 1956 n. 476 inverte un orientamento
giurisprudenziale piuttosto consolidato che limitava l' incidenza dei
divieti valutari alle sole modalita' l' esecuzione delle prestazioni,
e attribuisce all' art. 1418 c.c. il valore di un vero e proprio
"principio di ordine generale, rivolto a prevedere e disciplinare
anche, e soprattutto, quei casi in cui alla violazione dei precetti
penali o amministrativi non corrisponde una specifica sanzione di
nullita' del relativo negozio". il ricorso ad uno strumento come la
nullita', che, in fondo, "e' una sanzione che rispetta la logica
privata", muove dalla considerazione che il rapporto diventa
rilevante per il diritto valutario in una fase successiva in cui non
occorre piu', poiche' dovrebbe essere compito assolto in un altro
momento, almeno teoricamente, modificare le posizioni reali dei
soggetti o rafforzare i poteri contrattuali di una delle parti.
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| art. 1418 c.c.
art. 2 d.l. 6 giugno 1956, n. 476
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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