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132172
IDG800601900
80.06.01900 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
marini giovanni
nuove "frontiere" per il diritto valutario: l' utilizzazione degli strumenti privatistici
nota a trib. milano 20 luglio 1978
Giur. merito, an. 12 (1980), fasc. 3, pt. 1, pag. 556-566
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30510
l' a. rileva che il tribunale di milano affermando la nullita' delle convenzioni poste in essere in violazione delle norme valutarie di cui al d.l. 6 giugno 1956 n. 476 inverte un orientamento giurisprudenziale piuttosto consolidato che limitava l' incidenza dei divieti valutari alle sole modalita' l' esecuzione delle prestazioni, e attribuisce all' art. 1418 c.c. il valore di un vero e proprio "principio di ordine generale, rivolto a prevedere e disciplinare anche, e soprattutto, quei casi in cui alla violazione dei precetti penali o amministrativi non corrisponde una specifica sanzione di nullita' del relativo negozio". il ricorso ad uno strumento come la nullita', che, in fondo, "e' una sanzione che rispetta la logica privata", muove dalla considerazione che il rapporto diventa rilevante per il diritto valutario in una fase successiva in cui non occorre piu', poiche' dovrebbe essere compito assolto in un altro momento, almeno teoricamente, modificare le posizioni reali dei soggetti o rafforzare i poteri contrattuali di una delle parti.
art. 1418 c.c. art. 2 d.l. 6 giugno 1956, n. 476
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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