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132179
IDG800601911
80.06.01911 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
lojacono vincenzo
sulla violazione dei doveri parentali ai fini della scelta del coniuge affidatario e della dichiarazione d' addebito
nota a trib. parma 31 maggio 1979
Dir. fam., an. 9 (1980), fasc. 1, pt. 1, pag. 126-140
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30127
l' a. sottolinea che nella sentenza annotata vi sono dei concetti che, se sono comuni nella giurisprudenza e nella dottrina dell' ultimo decennio, difficilmente possono reperirsi nella dottrina e giurisprudenza anteriore al 1967. fino a poco tempo fa accadeva che i giudici, nel valutare le esigenze del minore figlio di coniugi separati e nel disporre l' affidamento non andassero oltre la primissima adolescenza; che il coniuge affidatario dovesse continuativamente e solo di persona accudire al figlio, dedicandogli ogni energia ed ogni attivita' non richiesta dagli impegni di lavoro. il giudicato invece pecca di poca coerenza laddove afferma che solo la violazione dei doveri coniugali, e non anche la violazione dei doveri parentali, puo' legittimare l' addebitabilita' della separazione ex art. 151 comma 2 c.c. e che i doveri derivanti dal matrimonio sono solo quelli previsti dall' art. 143 c.c.. in realta' dall' art. 147 c.c. discende anche l' obbligo di accudire alla prole nata dall' unione con impegno adeguato alle bisogna.
art. 151 c.c. art. 155 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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