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| IDG800601911 | |
| 80.06.01911 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| lojacono vincenzo
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| sulla violazione dei doveri parentali ai fini della scelta del
coniuge affidatario e della dichiarazione d' addebito
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| nota a trib. parma 31 maggio 1979
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| Dir. fam., an. 9 (1980), fasc. 1, pt. 1, pag. 126-140
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30127
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| l' a. sottolinea che nella sentenza annotata vi sono dei concetti
che, se sono comuni nella giurisprudenza e nella dottrina dell'
ultimo decennio, difficilmente possono reperirsi nella dottrina e
giurisprudenza anteriore al 1967. fino a poco tempo fa accadeva che i
giudici, nel valutare le esigenze del minore figlio di coniugi
separati e nel disporre l' affidamento non andassero oltre la
primissima adolescenza; che il coniuge affidatario dovesse
continuativamente e solo di persona accudire al figlio, dedicandogli
ogni energia ed ogni attivita' non richiesta dagli impegni di lavoro.
il giudicato invece pecca di poca coerenza laddove afferma che solo
la violazione dei doveri coniugali, e non anche la violazione dei
doveri parentali, puo' legittimare l' addebitabilita' della
separazione ex art. 151 comma 2 c.c. e che i doveri derivanti dal
matrimonio sono solo quelli previsti dall' art. 143 c.c.. in realta'
dall' art. 147 c.c. discende anche l' obbligo di accudire alla prole
nata dall' unione con impegno adeguato alle bisogna.
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| art. 151 c.c.
art. 155 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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