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132183
IDG800601917
80.06.01917 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
caruso antonino
la responsabilita' professionale dell' odontostomatologo in seguito ad accidenti anestesiologici
Dir. fam., an. 9 (1980), fasc. 1, pt. 2, pag. 350-370
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d307; d969100; d966
l' a. precisa che la questione di fondo che si pone nel considerare la responsabilita' dell' odontoiatra sotto il profilo anestesiologico, e' quella di stabilire se la mancanza di specializzazione in anestesia possa influire, e in che misura, nella valutazione della colpa. applicando la regola generale, non dovrebbe richiedersi all' odontoiatra la stessa perizia tecnica che si pretende dallo specialista. tuttavia, l' averci la prassi abituati a non veder disgiunti i due tipi di mansioni, induce a richiedere un certo livello di preparazione in materia anestetica anche all' odontoiatra, secondo il principio ormai consolidato in dottrina e giurisprudenza per cui l' esercizio routinario di mansioni rientranti in una branca specialistica equivale al possesso del corrispondente titolo. cio' implica che, nel misurare l' impegno di tale tipo di professionista di fronte ad inconvenienti e complicanze direttamente connessi alla pratica anestetica, il giudizio deve essere improntato alla stessa severita' con cui si procederebbe se egli fosse dotato della specializzazione in anestesia.
art. 2236 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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