| l' a. precisa che i raccordi tra stato e regioni sia di ordine
politico quanto di ordine giuridico e organizzativo tendono ad
assicurare la coerenza dell' azione complessiva dei poteri statali e
regionali realizzando una collaborazione per la quale lo stato si
inserisce anche nello sviluppo dell' azione regionale. gli strumenti
costituzionali per tale raccordo, sotto un profilo molto generale,
sono dati dall' art. 83, comma terzo, che prevede la partecipazione
delle regioni alla elezione del presidente della repubblica oltre che
dagli artt. 75, 138, 121, 132, 125 e 130. esistono inoltre varie
leggi che realizzano il raccordo in questione. l' a. si sofferma
sull' art. 124 cost. che istituisce il commissario del governo con il
compito di sovraintendere alle funzioni amministrative esercitate
dallo stato e di coordinarle con quelle esercitate dalle regioni.
mentre la funzione di sovrintendenza va ricondotta alla nozione di
vigilanza, nel senso di una generica azione di controllo e di
indirizzo esterno, quella di coordinamento concerne da una parte l'
aspetto di coordinamento interno, nel senso che gli uffici statali
debbono armonizzare tra loro la propria attivita', e dall' altra un
aspetto esterno, nel senso poi che tale attivita' va coordinata, per
i singoli rami o nel suo complesso, con quella che la regione esplica
nell' esercizio delle sue competenze.
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