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132198
IDG800800153
80.08.00153 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
guerra natalino
i "poteri" del consiglio regionale
Stato reg., an. 5 (1979), fasc. 6, pag. 40-41
d03111; d01164; d03130
l' a. rileva che l' attivita' legislativa dei consigli regionali dal 1972 ad oggi non e' stata esaltante. tale attivita' che si limita a dettare norme di applicazione o di attuazione "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello stato" e per le materie di cui all' art. 117 cost., e' stata ostacolata dal fatto che tutte le attuali leggi statali in materia di competenza regionale sono insieme di "principi" e normative. in esse e' difficile scindere i principi di competenza statale, dalle norme di competenza regionale. i condizionamenti nazionali o le scelte proprie hanno costretto i consigli regionali a tradurre in leggi semplici provvedimenti amministrativi. il potere amministrativo poi, che il consiglio puo' delegare alla giunta, relativamente alle materie di cui all' art. 117 cost., ai sensi dell' art. 118 cost. dovrebbe essere delegato ai comuni, alle province e agli altri enti-locali. ma le regioni non hanno potuto o voluto delegare tale potere che e' rimasto ad appesantire il lavoro delle assemblee regionali a scapito della funzione legislativa.
art. 117 cost. art. 118 cost.
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