| l' a. rileva che l' assestamento e la variazione di bilancio nell'
ordinamento contabile regionale sono istituti previsti
rispettivamente negli artt. 14 e 15 della legge quadro di
contabilita' regionale 16 maggio 1976 n. 335 che sono stati recepiti,
con formulazioni sostanzialmente identiche, nelle leggi di
contabilita' regionali. l' assestamento di bilancio viene a
configurarsi come un atto ricognitivo generale delle resultanti della
gestione amministrativa, con particolare riferimento alla valutazione
dei residui e delle giacenze di cassa, che consente agli organi
deliberanti, la verifica dell' attendibilita' delle previsioni
tenendo presente anche i resultati della gestione posta in essere
dall' esecutivo nel primo semestre. la variazione di bilancio che ai
sensi dell' art. 15 legge citata non puo' essere disposta dopo il 30
novembre tende ad impedire che, ad esercizio ormai prossimo alla
scadenza, vengano introdotte nel bilancio variazioni cui non solo non
potrebbe corrispondere una immediata e concreta possibilita' d'
attuazione, ma che finirebbero per riflettersi sulle previsioni del
successivo esercizio.
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