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132234
IDG800800269
80.08.00269 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
rogari ubaldo
alcune riflessioni sul problema della distribuzione delle entrate tributarie fra lo stato e gli enti minori di governo
relazione convegno di contabilita' pubblica: perugia 19-21 ottobre 1978
Stato reg., an. 5 (1979), fasc. 6, pag. 118-120
d22; d240; d21312
l' a. rileva che la legge 16 maggio 1970 n. 281 non ha realizzato l' autonomia finanziaria regionale prevista dall' art. 119 cost. la quale viene a configurarsi come una finanza essenzialmente di trasferimento, che da' cioe', un peso prevalente alle risorse acquisite dallo stato rispetto alle quote di risorse attribuite alle regioni e agli enti locali in coerenza con il disegno di riforma tributaria che negli anni '70 si stava maturando, per introdurre un sistema manovrabile dal centro, al servizio di complessi obiettivi di programmazione dello sviluppo e di controllo congiunturale. per impostare una finanza largamente autonoma bisogna reperire indici di capacita' contributiva locale che possano essere oggetto di autonoma imposizione tributaria. per risolvere il problema del coordinamento fra finanza statale e finanza locale un metodo razionale di distribuzione dei cespiti potrebbe essere quello del principio del beneficio, per cui le ricchezze che traggono benefici da determinati servizi devono sostenerne anche le spese. ma mentre questo principio puo' essere applicato a comuni e province che forniscono oneri abbastanza localizzati, non puo' essere applicato alle regioni che esercitano funzioni generali trasferite dallo stato. di qui la difficolta' di trovare indici di capacita' contributiva regionale oggetto di razionale imposizione autonoma.
art. 119 cost.
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