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132245
IDG801200162
80.12.00162 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pallottino michele
tutela del paesaggio e regioni
Trib. amm. reg., an. 5 (1979), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 210-221
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1825
l' autore, dopo aver illustrato brevemente la disciplina legislativa e il dibattito dottrinale sulla tutela dei beni ambientali cosi' come formatesi dal 1939 in poi e aver posto in evidenza le connessioni di questa materia con quella dell' urbanistica, si sofferma sull' attuale regolamentazione del settore a seguito dell' attuazione del sistema regionale. si sofferma in particolare sull' art. 82 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 16 individuante le competenze regionali delegate nel settore dei beni ambientali. rileva in primo luogo come anche da questa norma emerga una distinzione tra le c.d. bellezze naturali e i beni piu' propriamente urbanistico-ambientali. l' a. poi esamina in particolare i problemi attinenti l' esatta individuazione dei limiti delle residue competenze statali, affermando che il parere ex art. 82 d.p.r. cit., comma 3, e' necessario solo quando il provvedimento regionale operi una riduzione del perimetro del bene tutelato, che tale parere, nel silenzio della legge deve ritenersi obbligatorio ma non vincolante e infine che lo stesso e' necessario anche per "vincoli" disposti dalle regioni successivamente all' entrata in vigore della norma in esame. l' a. si sofferma altresi' sul potere ministeriale di integrazione degli elenchi regionali delle bellezze naturali, sul passaggio dei poteri alle regioni prima spettanti alle commissioni provinciali ex art. 82 cit., comma 2, lett. g), e infine sui problemi attinenti alla "gestione" o "tutela" dei beni ex art. 82 ii co. lett. b) c) d) e) f). l' autore pone l' accento anche sulla questione relativa all' individuazione degli organi competenti ad adottare gli atti connessi alle funzioni delegate, sostenendo che la competenza provvisoria, prima dell' intervento di apposite leggi regionali, dovra' desumersi dalle norme organizzative degli statuti, che la legislazione di organizzazione in materia dovra' tener conto della necessita' di coordinamento con la materia dell' assetto del territorio e che le eventuali sub-deleghe agli enti locali dovranno riguardare solo competenze estremamente puntuali e soggette a poteri di indirizzo e coordinamento.
art. 82 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616
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