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132257
IDG800601740
80.06.01740 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cessari aldo
verso una disciplina unitaria dei licenziamenti individuali
Dir. lav., an. 54 (1980), fasc. 2, pt. 1, pag. 89-92
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d74700
osserva l' a. che la giurisprundenza si avvia a ricondurre a sostanziale unita' la disciplina dei licenziamenti individuali, avendo ormai identificato le sei regole che dominano il recesso per giusta causa: immediatezza, contestualita', globalita', divieto di genericita', immutabilita', non rinnovabilita' della contestazione. nel caso poi di licenziamento per giustificato motivo, il recesso puo' essere produttivo di effetti solo quando la causa sia esternata in modo idoneo a consentire al lavoratore l'esercizio del ius defensionis, anche se l' onere della comunicazione sorge solo a seguito di richiesta del lavoratore. infine l' a. osserva che non puo' in nessun caso confugurarsi l' irrilevanza del motivo del licenziamento, anche nei casi non disciplinati dalla legge, quando si tratti di motivo illecito unico determinante, che resta causa di invalidita' in base ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
art. 2119 c.c. art. 2 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 4 l. 15 luglio 1966, n. 604
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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