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Documento


132258
IDG800601741
80.06.01741 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
grilli luigi
la tutela penale del lavoro femminile (i parte)
Dir. lav., an. 54 (1980), fasc. 2, pt. 1, pag. 93-105
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d74; d04000; d541
l' a. prende in esame le disposizione di natura penalistica contenute nella l. 9 dicembre 1977, n. 903 sulla parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro. un primo gruppo di norme vieta qualsiasi discriminazione, diretta o indiretta, fondata sul sesso, per quanto riguarda l' accesso al lavoro e le fasi successive (formazione, aggiornamento professionale ecc.). la citata legge pone anche delle eccezioni, in riferimento all' assunzione in attivita' della moda e dello spettacolo e per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva. un' altra innovazione legislativa consiste nella qualificazione penalistica del principio della parita' di retribuzione, di per se' gia' operante nel nostro ordinamento, in virtu' dell' art. 37 cost.. sanzionato penalmente e' inoltre il divieto di discriminare la donna in riferimento alle qualifiche, alle mansioni ed alla progressione nella carriera. infine la legge n. 903 stabilisce l' inapplicabilita' dell' art. 11 l. 15 luglio 1966, n. 604 alle donne qualora queste, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, non abbiano raggiunto il limite di eta' previsto per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali.
l. 9 dicembre 1977, n. 903 l. 30 dicembre 1971, n. 1204 art. 37 cost. art. 11 l. 15 luglio 1966, n. 604
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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