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| IDG800601741 | |
| 80.06.01741 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| grilli luigi
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| la tutela penale del lavoro femminile (i parte)
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| Dir. lav., an. 54 (1980), fasc. 2, pt. 1, pag. 93-105
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d74; d04000; d541
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| l' a. prende in esame le disposizione di natura penalistica contenute
nella l. 9 dicembre 1977, n. 903 sulla parita' di trattamento tra
uomini e donne in materia di lavoro. un primo gruppo di norme vieta
qualsiasi discriminazione, diretta o indiretta, fondata sul sesso,
per quanto riguarda l' accesso al lavoro e le fasi successive
(formazione, aggiornamento professionale ecc.). la citata legge pone
anche delle eccezioni, in riferimento all' assunzione in attivita'
della moda e dello spettacolo e per mansioni di lavoro
particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione
collettiva. un' altra innovazione legislativa consiste nella
qualificazione penalistica del principio della parita' di
retribuzione, di per se' gia' operante nel nostro ordinamento, in
virtu' dell' art. 37 cost.. sanzionato penalmente e' inoltre il
divieto di discriminare la donna in riferimento alle qualifiche, alle
mansioni ed alla progressione nella carriera. infine la legge n. 903
stabilisce l' inapplicabilita' dell' art. 11 l. 15 luglio 1966, n.
604 alle donne qualora queste, pur avendo maturato i requisiti per
aver diritto alla pensione di vecchiaia, non abbiano raggiunto il
limite di eta' previsto per gli uomini da disposizioni legislative,
regolamentari o contrattuali.
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| l. 9 dicembre 1977, n. 903
l. 30 dicembre 1971, n. 1204
art. 37 cost.
art. 11 l. 15 luglio 1966, n. 604
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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