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| IDG800601747 | |
| 80.06.01747 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| d' isa raffaele
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| problemi aperti in tema di maggior danno e svalutazione monetaria,
crediti e acconti sull' indennita' di anzianita'
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| nota a cass. sez. un. 4 luglio 1979, n. 3776
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| Dir. lav., an. 54 (1980), fasc. 2, pt. 2, pag. 136-145
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d74493; d305301; d7472
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| la sentenza annotata stabilisce che, in caso di inadempienza di
obbligazione pecuniaria, il risarcimento sia commisurato all'
effettivo pregiudizio patrimoniale sopportato dal creditore, negando
l' automatica rilevanza della svalutazione monetaria intervenuta
durante la mora del debitore e ammettendo l' utilizzazione di ogni
mezzo di prova. numerosi problemi, osserva l' a., sorgono in merito
al coordinamento dell' art. 1224 c.c. con l' art. 429 c.p.c., che
dispone la rivalutazione dei crediti di lavoro e la determinazione
del maggior danno, considerando il datore di lavoro-creditore come
parte forte del rapporto obbligatorio. ma cio' e' vero solo sotto il
profilo soggettivo, mentre da un punto di vista oggettivo puo' darsi
spesso il caso che alla situazione di creditore non corrisponda una
posizione forte anche in senso economico; inoltre il datore di
lavoro, mentre subisce da una lato la rivalutazione dei propri debiti
verso il lavoratore, non puo', dall' altro, vantare analoga pretesa
verso altri soggetti morosi nei suoi confronti, a meno di essere in
grado di fornire la dimostrazione di maggior danno. l' a., infine,
ammette la rivalutazione monetaria a favore del datore di lavoro
sulle somme di indennita' di anzianita' anticipate in corso di
rapporto, ricorrendo alla nozione di arricchimento senza causa.
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| art. 1224 c.c.
art. 429 comma 3 c.p.c.
art. 2041 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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