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132262
IDG800601747
80.06.01747 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
d' isa raffaele
problemi aperti in tema di maggior danno e svalutazione monetaria, crediti e acconti sull' indennita' di anzianita'
nota a cass. sez. un. 4 luglio 1979, n. 3776
Dir. lav., an. 54 (1980), fasc. 2, pt. 2, pag. 136-145
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d74493; d305301; d7472
la sentenza annotata stabilisce che, in caso di inadempienza di obbligazione pecuniaria, il risarcimento sia commisurato all' effettivo pregiudizio patrimoniale sopportato dal creditore, negando l' automatica rilevanza della svalutazione monetaria intervenuta durante la mora del debitore e ammettendo l' utilizzazione di ogni mezzo di prova. numerosi problemi, osserva l' a., sorgono in merito al coordinamento dell' art. 1224 c.c. con l' art. 429 c.p.c., che dispone la rivalutazione dei crediti di lavoro e la determinazione del maggior danno, considerando il datore di lavoro-creditore come parte forte del rapporto obbligatorio. ma cio' e' vero solo sotto il profilo soggettivo, mentre da un punto di vista oggettivo puo' darsi spesso il caso che alla situazione di creditore non corrisponda una posizione forte anche in senso economico; inoltre il datore di lavoro, mentre subisce da una lato la rivalutazione dei propri debiti verso il lavoratore, non puo', dall' altro, vantare analoga pretesa verso altri soggetti morosi nei suoi confronti, a meno di essere in grado di fornire la dimostrazione di maggior danno. l' a., infine, ammette la rivalutazione monetaria a favore del datore di lavoro sulle somme di indennita' di anzianita' anticipate in corso di rapporto, ricorrendo alla nozione di arricchimento senza causa.
art. 1224 c.c. art. 429 comma 3 c.p.c. art. 2041 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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