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132266
IDG800601751
80.06.01751 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
assennato felice
pensione privilegiata e finalita' di servizio
nota a cass. 21 settembre 1979, n. 4875
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 30 (1979), fasc. 12, pt. 3, pag. 269-272
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d70330
la sentenza annotata chiarisce il concetto di "finalita' di servizio" come presupposto per l' attribuzione della pensione privilegiata, stabilendo che tale concetto non debba essere identificato con quello di "occasione di lavoro" , ma piu' ampiamente con qualunque situazione di fatto attinente al rapporto di lavoro. l' a. concorda con l' interpretazione adottata dai giudici, osservando che nell' art. 12 l. n. 903/1965 il rapporto di causalita' diretta non si pone su un piano strettamente eziologico, ma ha la funzione di imputare l' evento ad un ambito di attivita' genericamente definito. deriva da cio' che, come nel caso di specie, la pensione privilegiata possa essere attribuita anche in caso di infortunio in itinere, essendo sufficiente la semplice connessione occasionale e teleologica tra evento lesivo e prestazione lavorativa, al di la' di ogni delimitazione del rischio.
art. 12 l. 21 luglio 1965, n. 903
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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