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132267
IDG800601752
80.06.01752 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
boer paolo
l' esecuzione provvisoria delle sentenze di accertamento in materia previdenziale
nota a cass. 28 febbraio 1980, n. 1396
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 30 (1979), fasc. 12, pt. 3, pag. 255-261
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d761; d4193
nella decisione annotata la cassazione stabilisce che l'esecuzione provvisoria di una sentenza in materia di assistenza e previdenza obbligatoria obbliga l' istituto assicuratore soccombente a darne immediata esecuzione, senza pero' che tale comportamento possa esser considerato di acquiescenza al giudicato. osserva l' a. che la provvisoria esecutorieta' delle sentenze di primo grado in materia previdenziale si ricava, come lucidamente sottolinea la stessa cassazione, sia in base a considerazioni d' ordine letterale, sia in base alla qualita' dei soggetti destinatari della norma: in via prevalente si tratta infatti di enti pubblici che, ai sensi dell' art. 97 cost., debbono operare con criteri ispirati al buon funzionamento e all' imparzialita'. quindi la stessa esecuzione della sentenza deve essere intesa come adempimento all' obbligo di legge e non come spontaneo adempimento, incompatibile con la volonta' di avvalersi del diritto all' impugnazione.
art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533 art. 431 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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