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| IDG800601765 | |
| 80.06.01765 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| carbonari otello g.
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| la repressione del comportamento antisindacale nel quadro dell'
unificazione della tutela del lavoratore contro il licenziamento
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 31 (1980), fasc. 1-2, pt. 1, pag.
23-53
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d762; d451; d763
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| l' a. compie un' accurata analisi della dottrina e della
giurisprudenza sul rapporto tra le azioni ex artt. 18 e 28 l. 300/70.
per quanto riguarda la piu' recente dottrina l' a. respinge la tesi
del parallelismo delle due azioni, allineandosi a quanti sostengono
invece la eguale antisindacalita' dell' inottemperanza a qualsiasi
ordine di reintegrazione: la costruzione unitaria dell' azione
conduce inevitabiltmente all' estensione della sanzione penale ex
art. 28. interessante, ma contradditoria e' stata, secondo l' a. , la
giurisprundenza della cassazione che con due recenti sentenze e'
arrivata a opposte conclusioni; partendo dalla premessa obbligata
dell' autonomia delle due azioni la prima sentenza afferma che il
solo mezzo per ottenere la cessazione del comportamento antisindacale
e' la reintegrazione del lavoratore; l' altra pronuncia esclude che
l' iniziativa individuale possa paralizzare l' esperibilita' del
procedimento ex art. 28. l' a. conclude riaffermando la rilevanza
collettiva dell' azione ex art. 18, qualificabile gia' di per se'
come azione per la repressione della condotta antisindacale, come
conferma l' art. 15 l. 903/77 sulla necessita' della delega da parte
dell' interessato alle associazioni sindacali qualora lo stesso
voglia rimanere inattivo.
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| art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 15 l. 9 dicembre 1977, n. 903
cass. 27 febbraio 1979, n. 1313
cass. 26 gennaio 1979, n. 602
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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