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132271
IDG800601767
80.06.01767 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
frus giorgio
l' onere della prova sul "fumus boni iuris" nei provvedimenti d' urgenza in tema di licenziamento
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 31 (1980), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 65-81
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d74705; d44022; d4150
l' a. affronta il problema della ripartizione dell' onere probatorio, cosi' come delineata dall' art. 5 l. 604/1966, nell' ambito di un procedimento, quale quello ex art. 700 c.p.c., caratterizzato dalla sommarieta' della cognizione. il lavoratore licenziato, sostiene l' a., non ha alcun onere probatorio in merito all' assenza di giusta causa o di giustificato motivo, la sussistenzadei quali dovra' invece essere dimostrata dal datore di lavoro che voglia opporsi alla concessione del provvedimento d' urgenza. tale soluzione resta valida anche in caso di provvedimento d' urgenza concesso inaudita altera parte, in quanto il provvedimento stesso viene sottoposto a riesame in contraddittorio entro un brevissimo spazio di tempo, con la possibilita' non solo di modificarlo, ma anche di revocarlo.
art. 5 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 700 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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