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132272
IDG800601768
80.06.01768 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
lasagno bruno
riflessioni sull' art. 5 della l. 604/1966: la ripartizione dell' onere della prova sui presupposti di validita' del recesso ad nutum
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 31 (1980), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 83-99
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d74705; d4150
l' a. affronta il problema della ripartizione dell' onere dellla prova in tema di illegittimita' del licenziamento, nelle fattispecie previste agli artt. 10 e 11 l. 604/1966, per le quali non e' previsto l' obbligo della motivazione. tali ipotesi debbono considerarsi come eccezione all' illicenziabilita', e quindi sara' il datore di lavore a dover dimostrare l' esistenza di uno di quei presupposti che, in deroga alla normativa generale, gli consentono di recedere dal rapporto di lavoro senza obbligo di motivazione. al lavoratore incombe allora solo l' onere di dimostrare l' esistenza del rapporto di lavoro e dell' avvenuta risoluzione, mentre il datore di lavoro deve provare il fatto impeditivo del diritto dedotto in giudizio dal lavoratore.
art. 5 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 10 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 11 l. 15 luglio 1966, n. 604
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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