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| IDG800601773 | |
| 80.06.01773 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| balestrieri federico
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| controllo sanitario preventivo e liberta' del lavoratore ammalato:
brevi osservazioni sugli orientamenti della giurisprudenza
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| nota a cass. sez. lav. 5 maggio 1978, n. 2156
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 31 (1980), fasc. 1-2, pt. 2, pag.
94-101
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d7704
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| la sentenza annotata affronta numerose questioni in tema di
applicabilita' dell' art. 5 l. 300/1970. in primo luogo la cassazione
afferma che il controllo delle assenze puo' essere effettuato dal
datore di lavoro anche quando il lavoratore non abbia ancora dato
comunicazione dell' infermita', cio' che, a parere dell' a., e' senza
dubbio condivisibile: in caso contrario sarebbe impossibile il
controllo per le malattie di brevissima durata. la corte afferma poi
che l' impossibilita' di effettuare il controllo per l' assenza da
casa del lavoratore ammalato, e' a questi addebitabile solo in quanto
sia imputabile a dolo o colpa del medesimo. la soluzione appare
corretta, poiche' il fatto di uscire di casa non esclude tout court
l' esistenza dell' infermita', che potrebbe essere esclusa solo dal
controllo del sanitario. in sostanza il medico non puo' evincere dal
mero fatto dell' assenza del lavoratore da casa l' inesistenza della
malattia. per quanto riguarda l' ultimo dei punti evidenziati, la
cassazione correttamente stabilisce che il controllo deve essere
esclusivamente finalizzato ad accertare la presunta malattia.
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| art. 5 l. 20 maggio 1970, n. 300
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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