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132277
IDG800601773
80.06.01773 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
balestrieri federico
controllo sanitario preventivo e liberta' del lavoratore ammalato: brevi osservazioni sugli orientamenti della giurisprudenza
nota a cass. sez. lav. 5 maggio 1978, n. 2156
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 31 (1980), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 94-101
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7704
la sentenza annotata affronta numerose questioni in tema di applicabilita' dell' art. 5 l. 300/1970. in primo luogo la cassazione afferma che il controllo delle assenze puo' essere effettuato dal datore di lavoro anche quando il lavoratore non abbia ancora dato comunicazione dell' infermita', cio' che, a parere dell' a., e' senza dubbio condivisibile: in caso contrario sarebbe impossibile il controllo per le malattie di brevissima durata. la corte afferma poi che l' impossibilita' di effettuare il controllo per l' assenza da casa del lavoratore ammalato, e' a questi addebitabile solo in quanto sia imputabile a dolo o colpa del medesimo. la soluzione appare corretta, poiche' il fatto di uscire di casa non esclude tout court l' esistenza dell' infermita', che potrebbe essere esclusa solo dal controllo del sanitario. in sostanza il medico non puo' evincere dal mero fatto dell' assenza del lavoratore da casa l' inesistenza della malattia. per quanto riguarda l' ultimo dei punti evidenziati, la cassazione correttamente stabilisce che il controllo deve essere esclusivamente finalizzato ad accertare la presunta malattia.
art. 5 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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