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132285
IDG800601784
80.06.01784 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
zoppis e.
nota a pret. vicenza 5 settembre 1979
Sicur. soc., an. 35 (1980), fasc. 2, pag. 281-283
d7050
la sentenza annotata stabilisce che le quote di maggiorazione gia' spettanti al pensionato per determinate categorie di persone, sono dovute al contitolare di pensione indiretta o di reversibilita' che sia capofamiglia. cio' per effetto dell' art. 15 l. 114/74, che espressamente stalisce la corresponsione degli assegni familiari (sostitutivi di tali quote di maggiorazione) anche per i figli ultradiciottenni viventi a carico ed occupati come apprendisti. l' a., condividendo tale decisione, osserva che la l. 114/74 ha superato la questione relativa alla contitolarita' o meno della pensione di reversibilita', estendendo il beneficio degli assegni familiari ai figli ultradiciottenni appredisti. del resto la non motivata esclusione dei soli titolari di pensioni di reversibilita', sostenuta dall' inps, appare inaccettabile sul piano costituzionale, stante l' evidente disparita' di trattamento che introdurrebbe tra il genitore-lavoratore, avente diritto agli assegni familiari, e il genitore pensionato di reversibilita', indubbiamente piu' bisognoso, cui tale diritto verrebbbe negato.
art. 15 l. 16 aprile 1974, n. 114
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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