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Documento


132286
IDG800601786
80.06.01786 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
zoppis e.
nota a trib. vicenza 23 febbraio 1979
Sicur. soc., an. 35 (1980), fasc. 2, pag. 288-289
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7013; d91278
l' a. non condivide la tesi accolta nella sentenza annotata circa la legittimita' di una unica rendita, nel caso di successione di infortuni agricoli e industriali, in cui la inabilita' preesistente risulti aggravata da infortunio di tipo diverso. la costituzione di due rendite diverse sembra all' a. piu' conforme alla ratio legislativa del d.p.r. 1124/65; infatti la costituzione di una rendita unificata in caso di infortuni non omogenei, puo' spesso condurre ad una valutazione del danno inferiore a quellla dovuta e che si otterrebbe con la somma di due distinte rendite, una per ciascun tipo di infortunio.
d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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