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132288
IDG800601789
80.06.01789 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
zoppis e.
nota a pret. salerno 3 febbraio 1978
Sicur. soc., an. 35 (1980), fasc. 2, pag. 305-307
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d70333; d74703
nella sentenza annotata si afferma che in caso di preavviso di licenziamento non lavorato e con accettazione dell' indennita' sostitutiva da parte del lavoratore, il rapporto di lavoro si scioglie immediatamente all' atto del recesso e non puo' quindi considerarsi fittiziamente protratto per la durata del periodo di preavviso. ne' puo' opporsi a sostegno della tesi contraria, afferma l' a., il fatto che sia stata corrisposta l' indennita' sostitutiva, poiche' questa riveste carattere di semplice indennizzzo per l' estinzione anticipata e non di corrispettivo di una prestazione lavorativa mai posta in essere. inoltre l' accettazione dell' indennita' costituisce comportamento tacito, ma concludente, al fine di individuare l' accordo derogativo delle parti di porre fine immediata al rapporto, senza attendere la normale scadenza del termine di preavviso. la pensione di anzianita' decorre dunque dal primo giorno successivo alla data di efficacia del recesso e non da quello successivo alla scadenza del termine di preavviso.
art. 89 contr. coll. naz. lav. 21 novembre 1973 (aziende commerciali)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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