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| IDG800601875 | |
| 80.06.01875 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| sandulli piero
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| in tema di estinzione del processo
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| nota a cass. sez. ii civ. 10 marzo 1980, n. 1594
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| Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 7, pt. 1a, pag. 1169-1172
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d40550; d4183
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| l' a. sottolinea che l' annotata sentenza propone due problemi:
quello inerente al momento in cui deve essere fatta valere, dalla
parte che vi abbia interesse, l' eccezione di estinzione della causa
ex art. 307 c.p.c.; e quello relativo alla efficacia della sentenza
emessa in presenza di un litisconsorzio non integro, in quanto la
parte attrice, cui sia stata ordinata dal giudice istruttore l'
integrazione del contraddittorio, non abbia ottemprato all' ordinanza
in tal senso emanata. per quanto attiene al primo profilo, puo'
considerarsi come correttamente la suprema corte abbia rilevato che
l' eccezione di estinzione della causa sia stata tardivamente
avanzata dalla parte convenuta con la comparsa conclusionale, dopo
essersi difesa nel merito, e non con il primo atto difensivo
successivo al momento dell' intervenuta estinzione. riguardo al
secondo profilo si osserva che la corte, in base ai principi che
regolano il processo, avrebbe dovuto fare applicazione dell' istituto
del c.d. "rinvio improprio" di cui all' art. 383 comma 3 c.p.c.,
rimettendo le parti al primo giudice per l' integrazione del
contradditorio.
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| art. 307 c.p.c.
art. 102 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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