| l' a. afferma che notevoli perplessita' desta la qualificazione, da
parte della suprema corte, della domanda del primo pignorante volta a
far dichiarare la nullita' del successivo pignoramento mobiliare di
beni gia' coinvolti -ex art. 2912 c.c., cioe' in quanto pertinenze-
dal proprio pignoramento immobiliare, come opposizione all'
esecuzione ex art. 615, 2 comma, c.p.c., cioe' per impignorabilita'
dei beni assoggettati ad espropriazione. se questo fosse
effettivamente stato il rimedio proposto, esso, prima che infondato
nel merito, avrebbe dovuto essere giudicato inammissibile in rito, in
quanto esperito da soggetto diverso dall' esecutato, cioe' nella
specie dal concreditore, primo pignorante.inoltre non pare che l'
art. 615, 2 comma, c.p.c., intenda riferirsi a qualunque tipo e forma
di affermata illegittimita' di sottoporre alcuni beni ad
espropriazione forzata, ma solo alla carenza radicale del diritto di
procedere ad esecuzione nei riguardi di determinati soggetti, carenza
disposta -dagli artt. 514 e ss. c.p.c., da norme del codice civile o
di leggi speciali- nell' interesse del debitore, attesa la specifica
ed indistraibile destinazione al di lui uso dei beni stessi.
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