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132321
IDG800601877
80.06.01877 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
consolo claudio
di alcune questioni originate dalla pendenza di distinti procedimenti espropriativi sullo stesso oggetto
nota a cass. sez. iii civ. 10 marzo 1979, n. 1492
Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 7, pt. 1a, pag. 1239-1246
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4381; d4320; d4340
l' a. afferma che notevoli perplessita' desta la qualificazione, da parte della suprema corte, della domanda del primo pignorante volta a far dichiarare la nullita' del successivo pignoramento mobiliare di beni gia' coinvolti -ex art. 2912 c.c., cioe' in quanto pertinenze- dal proprio pignoramento immobiliare, come opposizione all' esecuzione ex art. 615, 2 comma, c.p.c., cioe' per impignorabilita' dei beni assoggettati ad espropriazione. se questo fosse effettivamente stato il rimedio proposto, esso, prima che infondato nel merito, avrebbe dovuto essere giudicato inammissibile in rito, in quanto esperito da soggetto diverso dall' esecutato, cioe' nella specie dal concreditore, primo pignorante.inoltre non pare che l' art. 615, 2 comma, c.p.c., intenda riferirsi a qualunque tipo e forma di affermata illegittimita' di sottoporre alcuni beni ad espropriazione forzata, ma solo alla carenza radicale del diritto di procedere ad esecuzione nei riguardi di determinati soggetti, carenza disposta -dagli artt. 514 e ss. c.p.c., da norme del codice civile o di leggi speciali- nell' interesse del debitore, attesa la specifica ed indistraibile destinazione al di lui uso dei beni stessi.
art. 615 comma 2 c.p.c. art. 2912 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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