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| IDG800601932 | |
| 80.06.01932 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| de ritis domenico fabrizio
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| gli effetti dello "jus superveniens" sul diritto alla pensione a
favore dei superstiti
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| nota a cass. sez. lav. 22 maggio 1979, n. 2975
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| Riv. it. prev. soc., an. 33 (1980), fasc. 3, pag. 468-473
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d70332
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| la sentenza annotata, osserva l' a., e' degna di considerazione per
alcune affermazioni circa la natura della pensione a favore dei
superstiti: secondo i giudici, infatti, elemento determinante per il
diritto alla pensione e' la qualita' o posizione del superstite
stesso, essendo la morte dell' assicurato soltanto un presupposto per
l' esistenza del diritto. non e' sufficiente, quindi, la morte del
dante causa, ma e' necessaria l' esistenza di superstiti che fossero
a carico del defunto e che non abbiano piu' i mezzi di sostentamento.
ne consegue che il diritto e' completamente autonomo e indipendente
dalla posizione del dante causa ed e' acquisito iure proprio, ne' fa
parte dell' asse ereditario. il superstite viene cosi' ad essere
titolare di un rapporto giuridico autonomo con l' istituto
assicuratore, rapporto che puo' sorgere anche in momento successivo
alla morte dell' assicurato, nel caso che disposizioni sopravvenute
prendano in considerazione la posizione dei superstiti. il principio
della irretroattivita' della legge non e' intaccato, poiche' la nuova
normativa non fa sorgere effetti per il passato, ne' e' applicata ad
un rapporto giuridico gia' esistente, bensi' determina il sorgere di
un nuovo rapporto.
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| art. 21 l. 22 luglio 1966, n. 613
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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