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132331
IDG800601932
80.06.01932 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de ritis domenico fabrizio
gli effetti dello "jus superveniens" sul diritto alla pensione a favore dei superstiti
nota a cass. sez. lav. 22 maggio 1979, n. 2975
Riv. it. prev. soc., an. 33 (1980), fasc. 3, pag. 468-473
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d70332
la sentenza annotata, osserva l' a., e' degna di considerazione per alcune affermazioni circa la natura della pensione a favore dei superstiti: secondo i giudici, infatti, elemento determinante per il diritto alla pensione e' la qualita' o posizione del superstite stesso, essendo la morte dell' assicurato soltanto un presupposto per l' esistenza del diritto. non e' sufficiente, quindi, la morte del dante causa, ma e' necessaria l' esistenza di superstiti che fossero a carico del defunto e che non abbiano piu' i mezzi di sostentamento. ne consegue che il diritto e' completamente autonomo e indipendente dalla posizione del dante causa ed e' acquisito iure proprio, ne' fa parte dell' asse ereditario. il superstite viene cosi' ad essere titolare di un rapporto giuridico autonomo con l' istituto assicuratore, rapporto che puo' sorgere anche in momento successivo alla morte dell' assicurato, nel caso che disposizioni sopravvenute prendano in considerazione la posizione dei superstiti. il principio della irretroattivita' della legge non e' intaccato, poiche' la nuova normativa non fa sorgere effetti per il passato, ne' e' applicata ad un rapporto giuridico gia' esistente, bensi' determina il sorgere di un nuovo rapporto.
art. 21 l. 22 luglio 1966, n. 613
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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