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132333
IDG800601934
80.06.01934 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
giorgi vera
in materia di determinazione delle prestazioni economiche e dei contributi dovuti ai o dai soggetti del settore agricolo in misura percentuale delle retribuzioni
nota a cass. sez. lav. 14 gennaio 1978, n. 187
Riv. it. prev. soc., an. 33 (1980), fasc. 3, pag. 490-500
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d91278; d7022; d7023
la sentenza della cassazione stabilisce che, ai fini del computo delle giornate di astensione obbligatoria dal lavoro per le quali compete l' indennita' di maternita' per le lavoratrici agricole, il giorno del parto deve intendersi compreso nel periodo di astensione precedente tale evento, quale termine finale del periodo stesso: l' indennita' non compete, pero', per le giornate festive. tali conclusioni, afferma l' a., sono ineccepibili e addirittura ovvie; interessante, invece, e' la questione delle retribuzioni medie che, in forza di legge, debbono essere tenute presenti per la quantificazione dei trattamenti economici e dei contributi, stabiliti in misura percentuale delle retribuzioni stesse per il settore dell' agricoltura. poiche' dopo l' entrata in vigore della l. 457/1972 sono stati emessi decreti ministeriali per l' individuazione delle retribuzioni medie per l' anno 1971, l' inam, diversamente da come sostenuto nella sentenza, avrebbe dovuto liquidare le indennita' di maternita' in percentuale delle retribuzioni stabilite con i decreti di competenza del 1971, provvedendo a conguagliare gli importi diversamente stabiliti dai decreti ministeriali relativi all' anno in corso, non appena questi fossero stati emanati.
art. 8 l. 8 agosto 1972, n. 457 art. 28 d.p.r. 27 aprile 1968, n. 488 l. 30 dicembre 1971, n. 1204
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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