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| IDG800601934 | |
| 80.06.01934 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| giorgi vera
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| in materia di determinazione delle prestazioni economiche e dei
contributi dovuti ai o dai soggetti del settore agricolo in misura
percentuale delle retribuzioni
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| nota a cass. sez. lav. 14 gennaio 1978, n. 187
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| Riv. it. prev. soc., an. 33 (1980), fasc. 3, pag. 490-500
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d91278; d7022; d7023
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| la sentenza della cassazione stabilisce che, ai fini del computo
delle giornate di astensione obbligatoria dal lavoro per le quali
compete l' indennita' di maternita' per le lavoratrici agricole, il
giorno del parto deve intendersi compreso nel periodo di astensione
precedente tale evento, quale termine finale del periodo stesso: l'
indennita' non compete, pero', per le giornate festive. tali
conclusioni, afferma l' a., sono ineccepibili e addirittura ovvie;
interessante, invece, e' la questione delle retribuzioni medie che,
in forza di legge, debbono essere tenute presenti per la
quantificazione dei trattamenti economici e dei contributi, stabiliti
in misura percentuale delle retribuzioni stesse per il settore dell'
agricoltura. poiche' dopo l' entrata in vigore della l. 457/1972 sono
stati emessi decreti ministeriali per l' individuazione delle
retribuzioni medie per l' anno 1971, l' inam, diversamente da come
sostenuto nella sentenza, avrebbe dovuto liquidare le indennita' di
maternita' in percentuale delle retribuzioni stabilite con i decreti
di competenza del 1971, provvedendo a conguagliare gli importi
diversamente stabiliti dai decreti ministeriali relativi all' anno in
corso, non appena questi fossero stati emanati.
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| art. 8 l. 8 agosto 1972, n. 457
art. 28 d.p.r. 27 aprile 1968, n. 488
l. 30 dicembre 1971, n. 1204
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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