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132345
IDG800601948
80.06.01948 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ferrari gennaro
l' invalidita' per causa di servizio dei pubblici dipendenti e l' equo indennizzo
Riv. it. prev. soc., an. 33 (1980), fasc. 2, pag. 177-254
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d14317; d160
l' a. esamina il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70 e la responsabilita' dello stato per i danni subiti dai suoi dipendenti di cui alla l. 6 marzo 1950, n. 104, soffermandosi sulle posizioni della giurisprudenza in relazione ai rapporti tra pensioni privilegiate e azione risarcitoria. l' equo indennizzo a favore degli impiegati civili dello stato, istituito dall' art. 68 comma 8 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 e' stato esteso anche al personale militare (l. 23 dicembre 1970, n. 1094), ai dipendenti degli enti ospedalieri (art. 43 comma 6 d.p.r. 27 marzo 1969, n. 190) e a quelli del parastato (art. 32 d.p.r. 26 maggio 1976, n. 411). la determinazione dell' importo dell' equo indennizzo, che deve essere corrisposto al pubblico dipendente, segue regole diverse a seconda della diversa categoria dell' avente diritto. il presupposto per la concessione dell' equo indennizzo e' il procedimento amministrativo per l' accertamento della dipendenza dell' infermita' da causa di servizio che inizia con la domanda dell' interessato o con il procedimento d' ufficio, cui segue il parere del consiglio di amministrazione e la deliberazione del ministero.
r.d. 21 febbraio 1895, n. 70 d.lg. 21 ottobre 1915, n. 1558 r.d.l. 6 febbraio 1936, n. 313 art. 68 comma 8 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 d.p.r. 3 maggio 1957, n. 686 l. 23 dicembre 1970, n. 1094 art. 32 d.p.r. 26 maggio 1976, n. 411 l. 6 marzo 1950, n. 104 art. 1 l. 20 marzo 1975, n. 70 art. 43 comma 6 d.p.r. 27 marzo 1969, n. 130
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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