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132347
IDG800601951
80.06.01951 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
chiappelli umberto
i quaranta chilometri giornalieri del portalettere podista e messo in sella dopo dodici anni
nota a cass. sez. lav. 20 ottobre 1978, n. 4747
Riv. it. prev. soc., an. 33 (1980), fasc. 2, pag. 287-293
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7011; d18130
l' a. condivide la decisione della cassazione e definisce lodevole la succosa brevita' della motivazione che, pur ancorandosi ad alcuni precedenti, e quindi non avendo pretesa di puntualizzare sensazionali principi innovatori, pronuncia la parola "basta" su un certo modo gretto e irresponsabile di comportamento della pubblica amministrazione -nella specie quella delle poste e delle telecomunicazioni- con il successivo pervicace concorso dello stato. d' altra parte, il dodicesimo comma dell' art. 19 l. 13 marzo 1963, n. 307, invocato a sproposito dalla amministrazione,non impone il divieto di eseguire il servizio ove per determinate circostanze l' agente chieda l' uso del mezzo e non l' ottenga: indica solo una procedura il cui mancato rispetto o l' inosservanza non conoscono le sanzioni realizzate con atti esecutivi dalla amministrazione delle poste e dall' avvocatura dello stato in un sodalizio di cecita' e di sordita' da non passare nel pozzo del dimenticatoio.
art. 2 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 art. 19 comma 12 l. 13 marzo 1963, n. 307
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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