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132359
IDG800602241
80.06.02241 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
zoppis e.
nota a pret. bologna 10 marzo 1980, n. 200
Sicur. soc., an. 35 (1980), fasc. 3, pag. 413-414
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d761; d4193; d750
la sentenza annotata dichiara nullo il temine relativo al periodo massimo di indennizzabilita' previsto dall' art. 134 d.p.r. 1124/1965, in materia di malattie professionali, trattandosi di termine di decadenza, in quanto l' art. 8 l. 533/1973 dispone l' irrilevanza dei vizi, preclusioni e decadenze verificatesi nelle procedure amministrative in materia previdenziale. tale interpretazione, osserva l' a., appare condivisibile, dal momento che la connessione tra l' art. 443 c.p.c. e l' art. 8 della citata legge evidenzia la volonta' del legislatore di accentuare la giurisdizionalita' della tutela dei diritti previdenziali, attraverso una perentoria e generalizzata eliminazione dei caratteri di invalidita' degli atti e di perentorieta' e decadenza dei termini per la prescrizione dei ricorsi amministrativi.
art. 443 c.p.c. art. 8 l. 11 agosto 1973, n. 533 art. 134 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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