| l' a. individua tra i diritti sanciti nella costituzione quelli che
al minore, quale persona e quale lavoratore, sono attribuiti, per
poter poi identificare i beni giuridici oggetto di tutela penale.
cio' consente una classificazione dei reati previsti dal legislatore,
nelle varie fasi del rapporto di lavoro, in relazione all' interesse
leso, che puo' essere l' integrita' fisica del minore, il suo sano e
normale sviluppo psichico, o il suo interesse al conseguimento di una
proficua formazione professionale. l' analisi della vigente normativa
evidenzia pero' non solo l' assenza di norme penali con finalita'
propulsive, ma anche l' esistenza stessa di vuoti di tutela, che mal
si conciliano con l' assetto imperante dei valori costituzionali; in
particolare, osserva l' a., l' apparato sanzionatorio appare del
tutto inadeguato, esaurendosi essenzialmente nella comminazione dell'
ammenda, sempre di modesta entita'. occorre quindi predisporre un
sistema sanzionatorio coerente al disvalore sociale di taluni
comportamenti, dissuasivo sul piano della prevenzione speciale e
dotato di reale afflittivita', soprattutto a livello pecuniario, dal
momento che, trattandosi quasi sempre di reati contravvenzionali, l'
introduzione di pene detentive sarebbe senza dubbio deludente.
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