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132365
IDG800602248
80.06.02248 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
vaudano mario
il problema del medico di fabbrica
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 31 (1980), fasc. 5, pt. 4, pag. 85-90
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7772
l' a. sottolinea l' assenza di una legge che regolamenti in modo diretto e specifico i compiti e le funzioni del medico di fabbrica, che dipende economicamente dall' imprenditore e non puo' quindi garantire l' imparzialita' scientifica. la legge di riforma sanitaria prevede a questo riguardo la delega all' ente locale, ed in particolare alla unita' sanitaria locale, di tutte le competenze relative all' igiene e alla medicina del lavoro: vi dovranno essere quindi, in forme ancora tutte da stabilire, regione per regione, degli organismi pubblici esterni all' impresa e non a questa legati, che svolgeranno le mansioni dell' attuale medico di fabbrica. sara' necessario istituire appositi presidi fissi anche all' interno delle singole unita' produttive, al fine di raccogliere il contributo degli stessi lavoratori, come stabilisce l' art. 9 l. 300/1970.
art. 9 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 14 l. 23 dicembre 1978, n. 833
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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