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132367
IDG800602250
80.06.02250 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
virgilio maria
rilievi penalistici sull' art. 8 dello statuto dei lavoratori
nota a pret. pen. roma 5 febbraio 1979
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 31 (1980), fasc. 5, pt. 4, pag. 116-123
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7701; d541
nella sentenza annotata si afferma che non costituisce reato la condotta del datore di lavoro che conservi o riesamini, dopo l' entrata in vigore della l. 300/1970, schede informative vietate sulle opinioni dei lavoratori, redatte prima dell' entrata in vigore della legge stessa. l' a. non condivide tale interpretazione, osservando che anche il riesame di schede informative non puo' che avere una finalita' indagatoria, e percio' e' reato; lecita appare invece la mera conservazione dei risultati dell' indagine, benche' potenzialmente assai pericolosa. sotto tale profilo l' art. 8 della legge citata desta numerose perplessita', dal momento che si limita a enunziare un principio, senza descrivere la condotta sanzionata, e non individua con sufficiente chiarezza il bene tutelato.
art. 8 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 38 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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