| l' a. affronta l' aspetto giudiziario della vicenda relativa alle
scommesse clandestine nel gioco del calcio, che emerge dal carattere
della giustizia sportiva e dal suo rapporto con quella ordinaria. la
normativa federale e' imperniata sul principio della "responsabilita'
oggettiva" secondo il quale, in caso di reato del tesserato, e' la
societa' di appartenenza che deve essere punita. l' a. chiarisce la
motivazione di questo principio e, inoltre, spiega perche' la
giustizia sportiva non agisce sulla base di prove ma di convincimenti
ed indizi. a questo proposito la procedura e' rovesciata nel senso
che l' inquisito deve produrre prove a suo discarico. sorgono
problemi quando, come nel caso delle calcioscommesse, i reati
commessi danno luogo a due processi paralleli. l' a. affronta il
problema e sostiene che il nodo sta nella eccessiva separatezza ed
autonomia della sfera sportiva. sostiene, quindi, l' opportunita' di
introdurre il reato di frode sportiva nel codice penale.
| |