| nell' imminenza della istituzione delle regioni a statuto ordinario,
l' a. si sofferma sui modi della loro costituzione e sui loro
compiti. in particolare, per l' agricoltura e foreste, come per le
altre materie indicate dall' art. 117 cost., spettano alle regioni
tutte le funzioni amministrative a norma dell' art. 118 cost.. l' a.
affronta il tema specifico di questa funzione di esclusiva spettanza
regionale sostenendo che non puo' essere sottoposta a limitazioni di
poteri come invece lascia intendere la l. 10 febbraio 1953, n. 62,
con la quale si stabilisce che le regioni non potranno emanare leggi
regionali nelle materie di loro competenza se prima non saranno
emanate le cosiddette leggi cornice, contenenti per ciascuna materia
i principi fondamentali cui dovra' attenersi la legislazione
regionale. l' a. sostiene che in sede di preparazione della legge che
dovra' stabilire i poteri delle regioni nelle materie di loro
competenza esclusiva, la l. 62 dovra' essere abrogata.
successivamente l' a. affronta il tema del ritardo della nostra
agricoltura a seguito della mancata istituzione delle regioni. i
provvedimenti presi in materia, infatti, si sono basati sull'
accentramento burocratico come e' accaduto per gli enti di sviluppo
agricolo. anche la programmazione non deve costituire un pretesto per
limitare le competenze delle regioni in materia di agricoltura. al
contrario, afferma l' a., la regione va considerata come l'
interlocutore necessario. l' a. si intrattiene, quindi, sui seguenti
temi: sul riavvicinamento delle legislazioni in agricoltura fra i
paesi del mercato comune e sostiene che il parlamento nazionale avra'
la facolta' di stabilire principi generali; in campo di rapporti
agrari; in materia di vincoli alla proprieta' e di disciplina del
credito agrario. in conclusione tratta dell' attivita' svolta dalle
regioni a statuto speciale per sostenere che essa ha sofferto di
limitazioni da parte del governo centrale e a causa di certe
decisioni della corte costituzionale.
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