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132415
IDG800400506
80.04.00506 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de feo alessandro
agricoltura e regioni
Crit. marx., an. 8 (1970), fasc. 1-2, pag. 355-378
d0310; d911
nell' imminenza della istituzione delle regioni a statuto ordinario, l' a. si sofferma sui modi della loro costituzione e sui loro compiti. in particolare, per l' agricoltura e foreste, come per le altre materie indicate dall' art. 117 cost., spettano alle regioni tutte le funzioni amministrative a norma dell' art. 118 cost.. l' a. affronta il tema specifico di questa funzione di esclusiva spettanza regionale sostenendo che non puo' essere sottoposta a limitazioni di poteri come invece lascia intendere la l. 10 febbraio 1953, n. 62, con la quale si stabilisce che le regioni non potranno emanare leggi regionali nelle materie di loro competenza se prima non saranno emanate le cosiddette leggi cornice, contenenti per ciascuna materia i principi fondamentali cui dovra' attenersi la legislazione regionale. l' a. sostiene che in sede di preparazione della legge che dovra' stabilire i poteri delle regioni nelle materie di loro competenza esclusiva, la l. 62 dovra' essere abrogata. successivamente l' a. affronta il tema del ritardo della nostra agricoltura a seguito della mancata istituzione delle regioni. i provvedimenti presi in materia, infatti, si sono basati sull' accentramento burocratico come e' accaduto per gli enti di sviluppo agricolo. anche la programmazione non deve costituire un pretesto per limitare le competenze delle regioni in materia di agricoltura. al contrario, afferma l' a., la regione va considerata come l' interlocutore necessario. l' a. si intrattiene, quindi, sui seguenti temi: sul riavvicinamento delle legislazioni in agricoltura fra i paesi del mercato comune e sostiene che il parlamento nazionale avra' la facolta' di stabilire principi generali; in campo di rapporti agrari; in materia di vincoli alla proprieta' e di disciplina del credito agrario. in conclusione tratta dell' attivita' svolta dalle regioni a statuto speciale per sostenere che essa ha sofferto di limitazioni da parte del governo centrale e a causa di certe decisioni della corte costituzionale.
art. 117 cost. art. 118 cost. l. 10 febbraio 1953, n. 62
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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