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132449
IDG800900549
80.09.00549 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
marini giuliano
facoltativita' della diminuzione di pena prevista dall' art. 48, cpv., c.p.m.p., e principi generali vigenti nell' ordinamento penale italiano. riflessioni
Rass. giust. mil., an. 6 (1980), fasc. 2, pag. 89-98
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50123; d5501
premesso che il significato della formula descrittiva di cui all' art. 48 comma 2 c.p.mil.p., per la quale "la pena puo' essere diminuita, quando il colpevole sia militare di ottima condotta o di provato valore", e' stato ampiamente esaminato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, l' a. si limita ad approfondire qualche aspetto ancora incerto della proposizione normativa sopra riportata, precisando il significato da attribuire alla "facoltativita'" della diminuzione di pena, quale risulta dalla lettera del capoverso dell' art. 48, da una parte, e, dall' altra, i suoi rapporti con circostanze attenuanti "comuni" delineate dalla legislazione penale ordinaria e pacificamente ritenute applicabili anche alla materia militare.
art. 48 comma 2 c.p.mil.p. art. 62 bis c.p. art. 133 c.p.
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