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132461
IDG800900561
80.09.00561 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mazza leonardo
osservazioni sulle ipotesi di esclusione dalla depenalizzazione in tema di contravvenzioni punibili con la sola ammenda
nota a trib. mistretta 16 marzo 1976
Giur. merito, an. 9 (1977), fasc. 2, pt. 2, pag. 351-359
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d530; d5030; d0402; f4252
secondo l' a. il compito della depenalizzazione e' quello di ridurre l' area di competenza del diritto penale, senza che possano escludersi a priori processi di ripenalizzazione. tale compito spetterebbe al parlamento che dovrebbe assolverlo tenendo presente i criteri di difesa sociale. il concetto di difesa sociale e lo stesso compito della depenalizzazione di adeguamento nella selezione dei valori da tutelare alle esigenze della collettivita' e' espresso nella costituzione, dove si desume il criterio di imparzialita' a cui il penalista deve sottostare.
l. 9 ottobre 1967, n. 950 l. 1 marzo 1975, n. 47 r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267 art. 25 cost. art. 27 cost.
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