| il tribunale di verona con la sentenza qui commentata, ribadendo la
prevalente giurisprudenza, ha affermato che la deliberazione di
contrattare ha natura di atto interno dell'ente che la ha assunta e
ha, quindi, valore di presupposto necessario per la proposta e
l'accettazione ai fini della conclusione del contratto. cio' comporta
l'ammissibilita' della revoca di tale deliberazione senza che il
terzo possa nulla lamentare. l'a. condivide, in via generale, tale
assunto, ma osserva anche che si possono dare dei casi in cui la
revoca arrechi pregiudizio all'interesse legittimo dei terzi, come ad
es., nel caso in cui la deliberazione di preparazione al contratto
abbia fatto esplicito riferimento al soggetto con cui stipulare il
contratto. in questo caso, afferma l'a., il terzo ben puo' impugnare
la deliberazione di revoca davanti all'autorita' giudiziaria
amministrativa. osserva, infine, che se a volte non puo' dubitarsi
della legittimita' amministrativa di una simile deliberazione di
revoca, cio' non toglie che la p. a. possa essere responsabile
civilmente per culpa in contrahendo secondo le normali regole
civilistiche.
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