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132523
IDG801200239
80.12.00239 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
travi aldo
definizione di "insediamento civile" ai fini della legge merli e potesta' normativa regionale
nota a tar er 19 dicembre 1978, n. 267
Regioni, an. 7 (1979), fasc. 5, pag. 959-965
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18802
nella sentenza annotata,conformemente ad una delibera della regione emilia romagna, un' officina di autoriparazione e' stata qualificata', a causa dei suoi scarichi, come un "insediamento produttivo" e non come un insediamento civile. l'a. osserva che la sentenza interviene nel dibattuto problema dell'interpretazionedell'art. 1, quater, della legge 8 ottobre 1976, n. 690 (legge "merli"), che distingue tra insediamenti produttivi e insediamenti civili, comprendendo tra questi ultimi insediamenti molto diversi e con differenti capacita' inquinanti. alcune regioni sono intervenute per dare razionalita' e completezza alla materia, talvolta in modo difforme da quanto previsto dalla legge merli. cosi' la regione emilia romagna ha ristretto la nozione di insediamenti civili solo a quelli i cui scarichi siano assimilabili agli scarichi provenienti da insediamenti abitativi. l'a. ritiene possibile tale intervento regionale, considerando le definizioni contenute nella legge merli suscettibili di aggiustamenti e precisazioni.
art. 1 quater l. 8 ottobre 1976, n. 690
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