| dopo aver messo in rilievo i punti salienti del progetto di direttiva
approvato dal comitato dei ministri nel febbraio 1972 e della bozza
di direttiva elaborata dalla commissione per la tutela dell'ambiente
e dei consumatori del novembre 1975, l' a. illustra il progetto di
direttiva sulla disciplina della pubblicita' commerciale (che
rielabora i principi contenuti nei due documenti suddetti) presentata
al consiglio dei ministri il 28 febbraio 1978. l' a. rileva come da
tale progetto emerga un nuovo e piu' ampio concetto di pubblicita'
ingannevole (art. 2) e di pubblicita' sleale, cosi' come una nuova
definizione dell'oggetto del messaggio pubblicitario (art.3). da
segnalare e' anche l'art. 6 che pone l'onere della prova a carico del
"responsabile del messaggio", e l'ammissibilita' della pubblicita'
comparativa. riguardo agli strumenti di controllo proposti nella
direttiva l' a. rileva come questa ponga l' accento soprattutto sul
controllo giudiziale il quale, pur risiultando a livello progettuale
potenziato (previsione del risarcimento a chi subisce pregiudizio
dalla pubblicita', legittimazione ad agire delle associazioni a
difesa dei consumatori, ampio uso dello strumento inibitorio, forti
sanzioni pecuniarie che non possono essere inseriti tra i costi di
gestione) rimane, per sua stessa natura, episodico e disorganico. l'
a. auspica percio' che i vari paesi introducano, seguendo l'
indicazione contenuta nell'art. 5 della direttiva, mezzi di controllo
piu' efficaci, soprattutto a livello amministrativo. l' a.,
conclusivamente, esprime una valutazione complessivamente positiva
del progetto ed auspica l'approvazione immediata da parte del
consiglio in modo che la direttiva operi al piu' presto in italia,
vista la mancanza di una disciplina organica in materia di
pubblicita' commerciale, e soprattutto nel settore dei controlli.
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