| l' a. sulla base delle diverse esperienze e dei diversi apporti
normativi di alcuni paesi europei (g.b.-italia-paesi
bassi-belgio-francia-germania-svizzera) delinea i tratti fondamentali
del principio di proporzionalita' rilevando innanzitutto che questo
deve vedersi come principio di diritto naturale. esso risulta
strettamente connesso da un lato al principio di uguaglianza dall'
altro a quello di adeguatezza dell' azione amministrativa. in
relazione a questo secondo aspetto l' a. sottolinea come nei vari
ordinamenti il principio in esame si identifichi spesso con quello di
buona amministrazione, di ragionevolezza, di giustizia nel
procedimento, ma ad esso puo' ricondursi anche l' obbligo specifico
della p.a. di partire, al fine di impostare la sua azione concreta,
da una valutazione dei fatti e delle situazioni, corretta ed adeguata
a livello applicativo. il principio di proporzionalita', prosegue l'
a., e' stato utilizzato per affermare che vi deve essere una
relazione ragionevole o non sproporzionata tra il fine perseguito
dall' azione amministrativa, e gli strumenti impiegati per
conseguirlo, e piu' specificamente che tra piu' strumenti
amministrativi, tutti capaci di realizzare un certo fine, dovra'
essere scelto quello meno restrittivo per il singolo (e cio' risulta
nei vari ordinamenti in alcuni settori quali quello dell' attivita'
di polizia, delle sanzioni disciplinari e in altri casi in cui l'
azione amministrativa si imbatta in diritti fondamentali). il
principio risulta altresi' sotteso al controllo esercitato dal
giudice sull' attivita' della p.a. in sede di verifica dell'
equilibrio tra i vari interessi in gioco (l' a. cita casi di
provvedimenti annullati in quanto non necessari o eccessivi rispetto
al fine da raggiungere). l' a. infine rileva che il principio di
proporzionalita' e' stato incluso nel diritto comunitario quale
principio fondamentale degli ordinamenti giuridici nazionali e come
tale posto a base di varie pronunce della corte di giustizia della
c.e.e. in quanto valido criterio di valutazione dei provvedimenti
stabiliti dalla comunita' o dai paesi membri in relazione alla
disciplina comunitaria, e che esso e' stato altresi' accolto in vari
casi dalla corte europea dei diritti dell' uomo.
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